Riqualificazione edificio

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  • Grafici interattivi per valutare nel dettaglio i consumi e l'impatto degli interventi

    accessibili nella sezione “risultati di dettaglio”

  • Utili Indicazioni dal punto di vista progettuale, di incentivazione e finanziario

    quali la stima del fabbisogno di potenza su base oraria,i tipi di incentivi disponibili in funzione del tipo di utente e il calcolo di indici finanziari come tempo di ritorno, VAN e TIR

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FAQ

Frequently Asked Questions

Rappresenta la quantità di calore che deve essere fornita (o sottratta) ad un ambiente climatizzato per mantenere le condizioni di temperatura desiderate durante un dato periodo di tempo

La classe energetica di un edificio è determinata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile, EPgl,nr.

La classe energetica è contrassegnata da un indicatore alfa numerico in cui la lettera ‘G’ rappresenta la classe caratterizzata dall’indice di prestazione minore (maggiori consumi energetici), mentre la lettera A rappresenta la classe energetica con il miglior indice di prestazione (minori consumi energetici).

Una cifra, affiancata alla lettera A, identifica i livelli di prestazione energetica in ordine crescente a partire da 1 (rappresenta il minore livello di prestazione energetica della classe A).

L’europa ha introdotto l’obbligo di realizzare nuovi edifici a “energia quasi zero” (nZEB: nearly Zero Energy Building) entro il 31/12/2018 se edifici pubblici; entro il 31/12/2020 se edifici privati. Ciò è stato recepito dall’Italia con la legge 90/2013 e tradotto in pratica tramite i DM 26/06/2015.

Regione Lombardia ha invece stabilito che, nel proprio territorio, i requisiti di prestazione energetica per edifici nZEB sarebbero entrati in vigore dal 1 gennaio 2016 sia in ambito pubblico che privato (in anticipo rispetto alle indicazioni europee e nazionali). La Regione conta che tale anticipazione permetterà  di risparmiare, al 2020, circa 70’000 TEP/anno.

Per edificio nZEB s’intende un fabbricato ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle nuove disposizioni che rispetta contemporaneamente i requisiti di progettazione imposti e gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili d’energia. L’obbligo riguarda gli edifici nuovi (titolo abitativo richiesto dal 1° gennaio 2016), quelli demoliti e ricostruiti, gli ampliamenti di entità rilevante e gli edifici sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello.

Regione Lombardia ha pubblicato il decreto n. 6480 “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica”. Il decreto costituisce il testo unico in vigore per la Lombardia, che raccoglie le disposizioni in merito all’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica per le diverse tipologie di intervento sugli edifici e sugli impianti, il metodo di calcolo e i requisiti dei professionisti abilitati alla certificazione energetica. Costituito da 8 allegati; di rilievo è in particolare l’allegato B che contiene i valori dei requisiti minimi da rispettare nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni. È da evidenziare l’abbassamento dei valori di trasmittanza termica dei componenti finestrati a partire dal 1/01/2016.

I severi requisiti previsti per l’involucro e impianti tecnologici presuppongono approfondite conoscenze di metodi costruttivi e di progettazione, comprese le tecniche e i materiali idonei allo scopo. Il tutto si traduce in un compito impegnativo ma gratificante nella misura in cui si riuscirà ad incidere in modo significativo sui consumi di combustibile e, di conseguenza, sul contenimento delle emissioni di sostanze inquinanti.

La certificazione energetica si applica a:

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 (1) Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
E.1 (2) Abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
E.1 (3) Edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili;
E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Le seguenti categorie non sono soggette alla certificazione energetica:

  • box, cantine, autorimesse, parcheggi multi piano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.

Sono inoltre esclusi:

  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale < di 50 mq;
  • i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili.

Edifici o porzioni di edificio in corso di costruzione deve intendersi escluso l’obbligo di certificazione energetica.

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La classe energetica di un edificio è determinata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile, EPgl,nr.

La classe energetica è contrassegnata da un indicatore alfa numerico in cui la lettera ‘G’ rappresenta la classe caratterizzata dall’indice di prestazione minore (maggiori consumi energetici), mentre la lettera A rappresenta la classe energetica con il miglior indice di prestazione (minori consumi energetici).

Una cifra, affiancata alla lettera A, identifica i livelli di prestazione energetica in ordine crescente a partire da 1 (rappresenta il minore livello di prestazione energetica della classe A).

L’europa ha introdotto l’obbligo di realizzare nuovi edifici a “energia quasi zero” (nZEB: nearly Zero Energy Building) entro il 31/12/2018 se edifici pubblici; entro il 31/12/2020 se edifici privati. Ciò è stato recepito dall’Italia con la legge 90/2013 e tradotto in pratica tramite i DM 26/06/2015.

Regione Lombardia ha invece stabilito che, nel proprio territorio, i requisiti di prestazione energetica per edifici nZEB sarebbero entrati in vigore dal 1 gennaio 2016 sia in ambito pubblico che privato (in anticipo rispetto alle indicazioni europee e nazionali). La Regione conta che tale anticipazione permetterà  di risparmiare, al 2020, circa 70’000 TEP/anno.

Per edificio nZEB s’intende un fabbricato ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle nuove disposizioni che rispetta contemporaneamente i requisiti di progettazione imposti e gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili d’energia. L’obbligo riguarda gli edifici nuovi (titolo abitativo richiesto dal 1° gennaio 2016), quelli demoliti e ricostruiti, gli ampliamenti di entità rilevante e gli edifici sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello.

Regione Lombardia ha pubblicato il decreto n. 6480 “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica”. Il decreto costituisce il testo unico in vigore per la Lombardia, che raccoglie le disposizioni in merito all’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica per le diverse tipologie di intervento sugli edifici e sugli impianti, il metodo di calcolo e i requisiti dei professionisti abilitati alla certificazione energetica. Costituito da 8 allegati; di rilievo è in particolare l’allegato B che contiene i valori dei requisiti minimi da rispettare nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni. È da evidenziare l’abbassamento dei valori di trasmittanza termica dei componenti finestrati a partire dal 1/01/2016.

I severi requisiti previsti per l’involucro e impianti tecnologici presuppongono approfondite conoscenze di metodi costruttivi e di progettazione, comprese le tecniche e i materiali idonei allo scopo. Il tutto si traduce in un compito impegnativo ma gratificante nella misura in cui si riuscirà ad incidere in modo significativo sui consumi di combustibile e, di conseguenza, sul contenimento delle emissioni di sostanze inquinanti.

La certificazione energetica si applica a:

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 (1) Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
E.1 (2) Abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
E.1 (3) Edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili;
E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Le seguenti categorie non sono soggette alla certificazione energetica:

  • box, cantine, autorimesse, parcheggi multi piano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.

Sono inoltre esclusi:

  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale < di 50 mq;
  • i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili.

Edifici o porzioni di edificio in corso di costruzione deve intendersi escluso l’obbligo di certificazione energetica.

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